21 Novembre 2024
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Statuto

Art. 1. - E' costituita l'Associazione Sportiva dilettantistica denominata “POLISPORTIVA I’GIGLIO associazione sportiva dilettantistica”. L'Associazione ha sede in Castelfiorentino viale Roosevelt senza numero civico.

Art. 2. - L'Associazione non persegue fini di lucro. L’associazione ha come scopo l’esercizio e la diffusione delle seguenti discipline: arrampicata, atletica leggera, basket, bocce, calcio a cinque, ciclismo, cicloturismo, equitazione, ginnastica artistica, hockey, karatè, kingboxing, moto d’epoca, pallavolo, pattinaggio, River Tropy, sub, tennis, trekking e volo libero, diffondendone la pratica, ciò senza fini di lucro ed anzi con l’impegno di devolvere al miglioramento degli impianti sportivi eventuali utili risultanti in sede di rendiconto.
L’estensione dell’attività ad altre discipline sportive deve essere deliberata dall’assemblea dei soci a maggioranza assoluta e non costituisce modifica allo statuto.
L’associazione potrà, inoltre, svolgere attività di promozione sociale, come regolato dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 383 e dalla legge regionale sull’associazionismo di promozione sociale del 9 dicembre 2000 n. 42.
L’associazione è apolitica.
Tutte le attività sportive dovranno essere svolte secondo le direttive emanate dagli organismi nazionali alle quali l’associazione si affilierà per lo svolgimento delle varie attività sportive che svolge e/o svolgerà.

Art. 3. - I colori sociali sono Bianco/Rosso.

Art. 4. - II patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

Art. 5. - Le entrate sono costituite da:
a) quote associative annue o periodiche dei soci;
b) contributi ordinari o straordinari dei soci;
c) eventuali contributi del CONI, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni;
e) i proventi scaturenti dalla gestione del patrimonio;
f) da donazioni ricevute da soci e/o terzi.
Art. 6. - L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
E’ fatto divieto all’associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
L’eventuale avanzo di gestione sarà impegnato per la realizzazione di finalità istituzionali.

Art. 7. - Sono soci le persone fisiche e giuridiche la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio medesimo.
Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.
La persone giuridiche dovranno, all’atto della richiesta a socio nominare un rappresentante.

Art. 8. - Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l’eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la eventuale quota mensile.
I soci che non rinnoveranno la propria quota annuale entro 2 mesi dopo la scadenza verranno considerati dimissionari senza necessità di altra formalità.

Art. 9. - Tutti i soci sono obbligati, pena la decadenza da socio, a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto ad un voto nelle assemblee sociali.
Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.
Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 10. - I soci, o i rappresentanti dei soci in caso di persone giuridiche, hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione come da apposito Regolamento da approvarsi dall’assemblea ordinaria dei soci.
Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.

Art. 11. - La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;
c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali. La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.
La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilità.

Art. 12. - Organi dell'Associazione sono:
a) Assemblea generale dei soci
b) Il Presidente
c) Consiglio Direttivo
d) Il Collegio Sindacale (se nominato dall’assemblea dei soci)

Art 13. - L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione a mezzo lettera, spedita ai soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci.
Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.
La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra.
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:
a) deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione;
c) elegge, se lo ritiene necessario, il collegio sindacale;
d) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
e) deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;
f) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il regolamento interno sul funzionamento operativo dell’associazione;
g) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.
L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.
L'Assemblea straordinaria delibera:
a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravita e urgenza, posto all'ordine del giorno;
e) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 14. - L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di qualunque sia il numero dei associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In ogni caso per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 21.
Art. 15. - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale d'associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di due associati.

Art. 16. - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori.
Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 14.

Art. 17. - Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell’Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.
Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 7 del presente Statuto;
- non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.G.C, del C.O.N.I. o di altri organismi sportivi nazionali riconosciuti.
Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 18. - II Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati o da rappresentanti di soci persone giuridiche.
Si compone da un minimo di tre ad un massimo di nove membri. Tra questi viene eletto il Presidente che è anche Presidente dell'Associazione e il Vice Presidente.
Il Consiglio può, inoltre, nominare nel proprio seno un Segretario ed un Cassiere.
Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni.
Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni l'Assemblea per la sua sostituzione.
L'incarico di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo è assolutamente gratuito. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire cariche sociali presso altre Società ed Associazioni Sportive nell'ambito della stessa disciplina sportiva.
La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Provibiri. Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Art. 19. - Al Consiglio Direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.
II Consiglio Direttivo:
a) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) delibera in materia di contratti con fornitori di beni e servizi e con ogni ente pubblico e/o privato;
c) nomina eventualmente il segretario e il cassiere;
d) propone all’assemblea il regolamento interno e le eventuali sue modifiche per il funzionamento dell’associazione;
e) redige il bilancio consuntivo e preventivo e li sottopone all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci;
f) predispone il programma annuale di attività e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea;
g) accoglie o respinge, motivandola, l’adesione di nuovi soci;
h) ratifica i provvedimenti d’urgenza presi dal Presidente;
i) emana provvedimenti di decadenza da socio per le ragioni di cui all’art. 11 e delibera di sottoporre all’assemblea dei soci eventuali radiazioni.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti.
Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice-Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.
Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest'ultimo da un Segretario appositamente nominato.

Art. 20. - II Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati.
Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari. Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Cassiere.
Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 21. - Il collegio sindacale, se nominato dall’assemblea ordinaria, deve essere composto da un presidente, due membri effettivi e due supplenti. I membri possono essere eletti anche tra i non soci e sono rieleggibili.
Il collegio così nominato dura in carica tre anni.

Art. 22. - Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni trimestre per controllare i libri di amministrazione, la situazione economico-finanziaria dell’associazione e che l’operato del consiglio direttivo sia conforme alla legge e/o allo statuto sociale. Il Collegio Sindacale interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Infine, deve rendicontale i soci in sede di approvazione del bilancio sul proprio operato e sul bilancio consuntivo e preventivo del sodalizio.

Art. 23. - La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto.
II patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga, ai sensi dell'articolo 90, comma 18, n. 6, della Legge n. 289/2002.

Art. 24. - Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea. Il regolamento interno dovrà contenere tutte le norme di funzionamento del collegio dei Provibiri.
Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 25. - Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.

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